Assicurazioni professionali obbligatorie da rivedere

La Corte di Cassazione interviene sull’assicurazione professionale

Con l’ordinanza n. 24195 del 2023 la Corte di Cassazione è intervenuta nella materia di crescente interesse per vari ceti professionali, riguardante la copertura assicurativa della responsabilità civile. La controversia approdata al giudizio di legittimità concerne, in particolare, le “spese giudiziali e stragiudiziali sostenute per la tutela degli interessi dell’assicurato”, con particolare riguardo alle “spese di giustizia nel processo penale” (comprese nella polizza) e alle “spese per le controversie derivanti da fatti dolosi dell’assicurato” (escluse).

Il caso dell’ingegnere prosciolto dal reato

Il professionista assicurato, un ingegnere, sottoposto a procedimento penale per reati di falsità ideologica e di truffa e prosciolto, ha reclamato le spese sostenute per la difesa in sede penale e la compagnia di assicurazione, trincerandosi dietro la clausola di esclusione dei fatti dolosi, ha negato il rimborso. La Cassazione ha deciso la causa in favore dell’ingegnere, avendo rilevato che la polizza non si riferisce alla natura (dolosa o meno) della contestazione accusatoria, bensì alla natura dei fatti effettivamente commessi dal soggetto assicurato (riconosciuto irresponsabile dell’addebito accusatorio e prosciolto), meritevole pertanto di rimborso.

Esclusione dei danni derivanti da fatti dolosi

La Corte si sofferma, nella motivazione, sul “carattere dispositivo derogabile e non imperativo” dell’art. 1900 c.c. (sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell’assicurato o dei dipendenti), confermando nel caso concreto l’applicabilità della deroga. Per l’effetto della decisione – è d’uopo precisare – viene confermata la disposizione dell’art. 1917 in tema di esclusione dei danni derivanti da fatti dolosi (non ricorrente nella fattispecie). La materia in questione ha interessato qualche anno fa anche la Corte Costituzionale, che, in tema di legittimità costituzionale dell’art. 83 c.p.p. «nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di citare in giudizio il proprio assicuratore, quando questo sia responsabile civile ex lege per danni derivanti da attività professionale», ha ritenuto infondato l’assunto del giudice remittente (il giudice dell’udienza preliminare di un procedimento penale nel quale un notaio era coimputato con altri soggetti per la costituzione di un trust liquidatorio).

Trust liquidatorio illecito

Nella prospettazione dell’accusa, il notaio in collusione con gli altri soggetti, in violazionedegli artt. 223, primo comma – in relazione all’art. 216, primo comma, numero 1), e secondo comma – e 219, commi primo e secondo, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)”, avrebbe sottratto con il trust i beni ad una società poi fallita e, per l’effetto della disposizione dell’art. 83 c.p.p., sarebbe stato illegittimamente escluso dalla copertura assicurativa, peraltro ex lege obbligatoria. Nel caso dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile prevista dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), ritenuto analogo dal giudice remittente, infatti, la Corte ha accolto il rilievo di illegittimità costituzionale ed ha emanato la sentenza n. 112 del 1998. Le circostanze del caso “trust liquidatorio”, tuttavia, sono state ritenute del tutto diverse dalla Corte, che ha così dissolto i dubbi di costituzionalità del giudice e ha verosimilmente disilluso le aspettative del notaio, incappato nelle maglie della liquidazione concorsuale (e negli appetiti dei creditori).

La prevedibilità dei giudizi

Non si può non concludere con l’auspicio che la prevedibilità degli esiti dei giudizi, richiesta agli avvocati che informano la clientela sui rischi delle iniziative giudiziarie, si rifletta nella coerenza e continuità della giurisprudenza sugli istituti giuridici, anche di quelli meno noti e praticati, e nelle informazioni e raccomandazioni periodiche degli ordini professionali, non solo forensi, ai propri iscritti.

Nicola Scuro
Nicola Scuro
Nicola è avvocato in Roma ed esercita la professione forense nel campo del contenzioso civilistico, societario, concorsuale e fallimentare e nel settore stragiudiziale, come Managing Director della Scuro & Partners Srl. Legale di procedure concorsuali e Commissario Liquidatore di società cooperative, nominato con decreto del M.I.S.E., è docente a contratto in diritto civile, penale e processuale civile per la Ius & Law S.r.l. Autore di articoli e pubblicazioni nelle materie di elezione, è componente della Commissione “Processo civile” istituita presso l’Ordine degli Avvocati di Roma. E’ abilitato al patrocinio in Cassazione e presso le altre magistrature superiori.

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