Il segreto a garanzia della sicurezza
Il segreto politico-militare è balzato drammaticamente agli onori della cronaca giudiziaria nel 1977, in occasione delle indagini penali a carico di Edgardo Sogno, eroe della Resistenza, accusato dalla Procura della Repubblica di Torino di avere compiuto attività potenzialmente confliggenti con la sicurezza dello Stato. Già trattate dai servizi di informazione, con modalità che la Procura ritenne di rilevanza penale.
L’intervento del Presidente del Consiglio
Il Presidente del Consiglio oppose il segreto di Stato alla trasmissione del fascicolo all’autorità giudiziaria e il giudice istruttore si rivolse alla Corte Costituzionale, sostenendo l’illegittimità costituzionale dei limiti alle indagini posti dalle norme penali invocate dall’autorità politica.
L’intervento della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale deliberò la materia con la sentenza n. 86 del 1977, attribuendo autorità esclusiva in materia al Presidente del Consiglio (e non ai ministri), stabilendo che le ragioni del segreto dovessero essere motivate, almeno nei termini essenziali; ed enunciando, inoltre, obiter dicta che hanno contribuito a qualificare il segreto (opponibile a fini esclusivi di difesa della Patria e di sicurezza dello Stato) nell’ambito di un necessario bilanciamento tra poteri.
La legge istitutiva dei servizi di sicurezza
La Corte Costituzionale è tornata più volte ad esprimersi negli anni 2000 sulle questioni sollevate dal segreto opposto sul caso dell’extraordinary rendition di Abu Omar (imam di Milano, sequestrato e trasferito all’estero), peraltro in concomitanza con la generale risistemazione dei servizi di informazione, con la legge n. 124 del 2007; seguita nel 2008 dal D.P.C.M. 8 aprile 2008 sui “criteri per l’individuazione delle notizie, delle informazioni, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato”.
La tutela degli interessi nazionali
Tra questi criteri, nell’allegato al decreto, sono indicati espressamente, nel primo punto, gli interessi economici, finanziari, industriali, scientifici, tecnologici, sanitari e ambientali, che, da allora in poi, hanno costituito oggetto di allarme nelle relazioni del Copasir, a dire il vero con scarso esito, visto il declino dell’economia nazionale indotto da aggressioni di varia natura (v. nostro libro sulla guerra economica), da parte di soggetti esteri ovvero di soggetti nazionali blanditi e cooptati dall’estero, con lo strumento del diritto.
Altri interessi nazionali non tutelati
Sulla tipologia non militare di interessi nazionali, che non è direttamente materia di intelligence (diversamente dai due casi di controspionaggio politico-militare prima ricordati), non risulta che il Presidente del Consiglio abbia mai fatto ricorso al segreto di Stato, come se tramite la guerra economica con gli strumenti del diritto – lawfare – gli interessi nazionali non siano ugualmente influenzati e conculcati.
Il grande imbroglio
Oggi come ieri, visto che Calamandrei già negli anni 50, poco prima della morte, denunciò amaramente che le scelte strategiche dell’economia italiana fossero in effetti determinate dall’estero. Con modalità oggi desuete. Mariana Mazzuccato, economista italiana che insegna in Gran Bretagna, ha illustrato le modalità oggi per lo più in auge nel libro “Il grande imbroglio, come le società di consulenza indeboliscono le imprese, infantilizzano i governi e distorcono l’economia”, puntando il dito, per l’appunto, contro le società di consulenza multinazionali.
Oltre i like
Un libro che avrebbe dovuto far discutere più di quanto sia accaduto. La stessa giurisdizione è influenzata indirettamente dalla cultura giuridica controllata dalle grandi case editrici ormai ex italiane. E da un dibattito sempre più affidato ai tweet o X e the like.