La clausola “Roulette Russa”

Il Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, ha affrontato, per la prima volta in Italia, nella sentenza n. 19708 del 2017, il tema della validità della clausola anti stallo della gestione societaria, nota come russian roulette clause, stabilendone, sul piano astratto, la piena legalità, e, sul piano concreto, le condizioni di efficacia contestuale del negozio.

La sentenza ha costituito, inoltre, l’occasione, per la sezione specializzata, di enunciare, con riferimento alla materia delle controversie tra soci di società di capitali, sempre più ricorrente sia nelle società per azioni, che nelle società a responsabilità limitata, il principio dell’equa valorizzazione delle partecipazioni sociali e le modalità di valutazione, in termini patrimoniali e reddituali, in sede di liquidazione della società o della partecipazione ovvero di going concern.

La controversia riguardava l’applicabilità della clausola anti stallo, inserita nei patti parasociali per volontà esplicita del socio “forte” (o ritenuto tale, in giudizio, dalla controparte), rivolta a “risolvere il rapporto sociale, mediante l’uscita forzata di uno dei due partner e la conseguente acquisizione dell’intero capitale sociale da parte dell’altro, nel caso si verificassero talune ipotesi, specificatamente indicate, di stallo gestionale”.

L’esame del Tribunale è stato minuzioso, ed ha riguardato sia la clausola, di per sé, sia le condizioni di applicabilità, per verificare che il socio “forte” (o preteso tale) non avesse effettivamente abusato della sua posizione nel corso della convivenza tra i soci nel capitale sociale, magari in preparazione dell’offerta.

La clausola, infatti, consiste nell’offerta di “prendere o lasciare” la rispettiva partecipazione dei soci in trattativa, alle condizioni proposte dal socio che assume l’iniziativa, e il vaglio della meritevolezza contrattuale, ai sensi dell’art. 1322 c.c. non può mancare, costituendo, anzi, il presupposto della praticabilità dell’accordo atipico stipulato tra le parti.

Tuttavia, il Tribunale ha tenuto a precisare che l’esame non può prescindere nemmeno dalla compatibilità della clausola con le ragioni di ordine pubblico, nel rispetto delle quali si svolge l’attività economica.

E, pertanto, si dice a chiare note nella sentenza, che “La russian roulette clause appare certamente pattuizione diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. La meritevolezza degli interessi perseguiti dalla clausola non esclude, però, che la clausola – nelle varie forme in cui è congegnata e, in particolare, nella forma prevista dal patto parasociale intercorso tra (le parti, ndr.) possa porsi in contrasto con altre norme imperative che l’autonomia privata non può sacrificare”.

Nella circostanza, per completezza di informazione, il Tribunale ha dichiarato la validità della clausola, che ha avuto una notevole eco sui media, e non ha ravvisato l’abuso del socio “forte”, denunciato dalla controparte, compensando, tuttavia, le spese per la novità della materia trattata e l’assenza di alcun precedente specifico.

Da allora, la clausola è entrata nella pratica operativa, ma il contenzioso in materia appare destinato ad aumentare, e non a scemare, perché il contesto economico – su cui il Tribunale ha richiamato l’attenzione dei giuristi – conta, nella pratica, più dell’astratta validità dell’accordo parasociale.

Alessandro Scuro
Alessandro Scuro
Alessandro è diplomato presso la Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” di Venezia e dopo la laurea magistrale in giurisprudenza si è specializzato in diritto societario. È abilitato allo svolgimento della professione forense ed è il direttore responsabile della testata giornalistica NuovoMille.it

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