La legge introduttiva della Zee
Con la legge n. 91 del 2021 la zona economica esclusiva, nota con l’acronimo Zee, prevista dalla Convenzione di Montego Bay del 1982, è stata introdotta nell’ordinamento italiano. Era ora! Perché gli Stati “concorrenti”, tra cui Francia e Croazia, l’hanno adottata da tempo, spesso contraddicendo, con modalità operative invasive, l’astratta equipollenza delle zone di spettanza.
Uno strumento di sviluppo
Ora, istituzioni e operatori interessati dalla legge hanno (o avranno a breve) un campo e uno strumento in più per far valere le proprie ragioni e per provvedere allo sviluppo delle imprese e al benessere della comunità nazionale. La Convenzione disciplina puntualmente configurazione e poteri di rispettiva spettanza degli Stati, che prevedono diritti sovrani su esplorazione e sfruttamento delle acque e dei fondali e giurisdizione esclusiva sulle installazioni.
Gli operatori industriali
Eventuali controversie saranno negoziate tra le parti interessate ed eventualmente trattate nell’ambito della giurisdizione esclusiva. L’importanza pratica della Zee sarà verificata dagli operatori del mare, dei vari settori interessati, dalla posa dei cavi e degli oleodotti all’estrazione e alla pesca. Gli operatori industriali hanno risorse e strumenti organizzativi e si stanno preparando (non sono ancora preparati, perché la tentazione di rivolgersi alla politica, invece che al diritto, è ancora imperante).
Gli operatori non industriali
Gli operatori non industriali, che hanno meno risorse e poca o niente organizzazione, rischiano di perdere la battuta rispetto alla concorrenza diretta, se non adottano, a loro volta, strumenti idonei alla tutela dei loro legittimi interessi. Interloquendo con la politica, per farsi sentire e, se serve, per avere sostegno, ma, di certo, non affidandosi tout court alla politica, che, per sua costituzione, deve essere informata e sollecitata.
I giuristi come operatori
Altri “operatori” del mare saranno i giuristi disponibili a studiare una materia completamente nuova (si tenga presente che del fondo marino esiste una mappatura minima e che l’inventario delle risorse è molto approssimativo), ad interloquire con soggetti altrettanto nuovi, su un terreno nuovo, quello della burocrazia nazionale ed estera e delle giurisdizioni e quasi giurisdizioni delle convenzioni internazionali, che si disputeranno, tra loro e con gli Stati, la competenza tra materia del mare e materie dell’alimentazione e della sicurezza. Una nuova frontiera, una nuova sfida.