Accusa di condotta genocida
Il Sudafrica, nell’interesse della comunità internazionale, ha accusato Israele di condotta genocida, per i bombardamenti su Gaza, dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja. Israele ha risposto contestando l’accusa. Le posizioni della comunità internazionale sono molto differenziate.
Delitto contro l’umanità
L’accusa è particolarmente grave perché il genocidio è un delitto contro l’umanità di cui gli ebrei sono stati notoriamente vittime nei campi di sterminio nazisti. Il delitto di genocidio, infatti, è stato introdotto nel diritto internazionale nel dopoguerra con la convenzione del 1948, che qualifica e disciplina la materia, stabilendo i requisiti e le fattispecie fattuali che ne integrano la commissione.
Universal jurisdiction
E’ di certo una materia complicata, intrisa di geopolitica, di emozioni forti e di ragioni in contrasto apparentemente insanabile, meritevole di mediazione diplomatica prima che la Corte si esprima definitivamente. Il thema decidendum non si limita alla qualificazione dei fatti contestati quali fattispecie eventualmente delittuose. Come in ogni altro processo le questioni preliminari possono essere assorbenti, e la Corte, per la sua stessa ragion d’essere, non può esimersi dal valutarle e deciderle, nell’ambito della cosiddetta universal jurisdiction nei confronti dei crimini di guerra e contro l’umanità.
Il principio di legalità nella giurisdizione internazionale
Le questioni della legittimazione e del principio di legalità paradossalmente si posero con forza in occasione del processo contro Adolf Eichmann, criminale nazista, responsabile operativo dei campi di sterminio, celebrato a Gerusalemme ad iniziativa dello Stato di Israele nel 1961. I fatti contestati, infatti, risalivano agli anni precedenti la stessa formazione dello Stato ebraico e all’introduzione del delitto di genocidio; e la difesa di Eichmann, sulla base del diritto positivo, doverosamente eccepì il difetto di legittimazione del pubblico ministero e della stessa corte e, comunque, la violazione del principio di legalità (nullum crimen sine lege) per insussistenza della fattispecie delittuosa nel momento della commissione dei fatti.
Una applicazione del diritto delle genti
La Corte di Gerusalemme accolse le eccezioni; nondimeno il processo si concluse con la condanna dell’imputato alla pena capitale in applicazione del diritto delle genti (diritto comune a tutte le genti nello spazio e nel tempo, connaturato, in quanto tale, alla stessa essenza dell’uomo). Il compito di cui è stata investita la Corte dell’Aja è, pertanto, gravoso sotto il duplice profilo politico e processuale.