Una clausola testamentaria poco rispettata

L’onere modale

 Non è infrequente che il testatore ponga a carico dell’erede o del legatario una obbligazione di ordine morale o economico che riduce, di fatto, il valore dell’asse o del bene assegnato, talvolta fino ad assorbirlo. Si tratta dell’onere modale, disciplinato dal codice civile negli articoli 647 e 648. Non è parimenti infrequente che il beneficiario tenda pretestuosamente a sottrarsi al rispetto dell’onere e che il soggetto legittimato a reclamare per l’eventuale inadempienza non sia nemmeno informato dell’esistenza dell’onere. Cosicché l’onere rimane insoddisfatto. Infatti, il notaio incaricato della pubblicazione del testamento olografo, a norma dell’articolo 620 c.c., e del testamento pubblico, a norma dell’articolo 603 c.c., è obbligato a convocare eredi e legatari, ma non i beneficiari dell’onere modale, che non sono diretti destinatari delle disposizioni testamentarie, in quanto aventi causa dell’erede o del legatario onerato.

Se l’onere è insoddisfatto

“Per l’adempimento dell’onere può agire qualsiasi interessato. Nel caso di inadempimento dell’onere, l’autorità giudiziaria può pronunciare la risoluzione della disposizione testamentaria, se la risoluzione è stata prevista dal testatore o se l’adempimento dell’onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione”, così dispone l’articolo 648, in sostanza affidando la domanda di risoluzione giudiziale a diverse variabili, cumulabili o meno. Tra le quali, che agisca il soggetto interessato (in senso processuale) e che questi, quindi, sia almeno informato; che la risoluzione sia stata prevista espressamente dal testatore ovvero che il giudice ne ravvisi l’importanza determinante nella formazione dell’ultima volontà del testatore. Comunque sia, è materia di interpretazione e di controversia giudiziale, annosa e costosa.

Cosa può fare il testatore in prevenzione

Quando la persona manca, eredi e legatari, anche i più dediti, tendono a non vedere, non capire e comunque a rinviare gli oneri connessi all’assegnazione dei beni. Il cui adempimento dipende sostanzialmente da loro. Spesso senza limiti e senza controlli. O per eccesso di ingenuità del testatore o per opinabilità della clausola. Ci sono rimedi in prevenzione? Ci sono e sono molto tecnici, richiedono un contributo professionale di avvocato o notaio, ma soprattutto di avvocato, più aduso, per competenza tribunalizia, a prevedere e prevenire i comportamenti maliziosi. Alcuni rimedi consistono nella nomina dell’esecutore testamentario, nella previsione di una condizione per l’assegnazione dei beni, nella redazione di una clausola espressamente qualificata post mortem, per assicurare la pubblicità della disposizione testamentaria e l’esecuzione professionale, di solito da parte di avvocati. Che nei paesi anglosassoni costituisce la normalità per tradizione secolare. Fino a non molti anni fa, negli studi legali inglesi, soprattutto di provincia, un ambiente era destinato ad accogliere i testamenti, migliaia, scritti e accumulati nel corso dei secoli, muniti di timbri, ceralacche e tagliati con la daga per corrispondere esattamente, all’occorrenza, con la parte consegnata all’erede.

Il mandato post mortem

Il compimento di un’attività negoziale voluta dal testatore, destinata a realizzarsi dopo la sua morte, ma per sua volontà e in suo nome e per suo conto: questo è il mandato post mortem. Che non riguarda beni assegnati al mandatario, bensì gestiti dal mandatario o da un professionista incaricato direttamente dal testatore. Questa disposizione, poco conosciuta e infatti piuttosto rara nella prassi testamentaria, aumenta esponenzialmente le prospettive di realizzazione delle ultime volontà del testatore. Che per “garantirsi” (sempre tra virgolette) la perfetta esecuzione della sua volontà, si deve affidare, anche per la redazione del testamento e per la scelta del tipo di testamento, ad un professionista competente nella materia.

Nicola Scuro
Nicola Scuro
Nicola è avvocato in Roma ed esercita la professione forense nel campo del contenzioso civilistico, societario, concorsuale e fallimentare e nel settore stragiudiziale, come Managing Director della Scuro & Partners Srl. Legale di procedure concorsuali e Commissario Liquidatore di società cooperative, nominato con decreto del M.I.S.E., è docente a contratto in diritto civile, penale e processuale civile per la Ius & Law S.r.l. Autore di articoli e pubblicazioni nelle materie di elezione, è componente della Commissione “Processo civile” istituita presso l’Ordine degli Avvocati di Roma. E’ abilitato al patrocinio in Cassazione e presso le altre magistrature superiori.

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