Il Tribunale Penale di Bologna ha assolto con formula piena – “perché il fatto non costituisce reato” con riferimento all’articolo 530 II comma c.p.p. – un imprenditore imputato del reato di cui all’articolo 216 L. F., per pretesa attività distrattiva di un significativo importo di denaro dalla cassa della società di cui era stato amministratore unico.
La difesa, comprensibilmente soddisfatta dell’esito conseguito, ha reso noto di avere provato in giudizio l’irresponsabilità dell’amministratore, che, avendo ipotecato tutti i beni di proprietà (invece di esitarli), ha consentito alla procedura fallimentare di introitare importi di denaro perfino in eccedenza della asserita distrazione.
In concreto, la costituzione della cassa a fini di prelevamenti periodici non sempre giustificati dalle esigenze di gestione, in seguito reintegrata con i proventi delle attività esecutive sui beni immobili ipotecati, visto il risultato economico di favore per la procedura fallimentare, non è stata considerata fattispecie di reato dal Tribunale.
Riteniamo del tutto condivisibile la decisione del Tribunale e osserviamo che la reintegrazione della cassa in via volontaria (invece che a seguito di complesse e defatiganti procedure esecutive) mediante transazione tra la procedura fallimentare (ovviamente autorizzata in sede propria) e l’amministratore avrebbe consentito un ristoro più immediato ai creditori della procedura.


Cassazione tributaria nn. 16567 e 16559 del 20 giugno 2025
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