Le sentenze della Cassazione tributaria nn.16567 e 16559 del 20 giugno 2025 confermano con chiarezza un principio ormai consolidato in tema di leveraged buy out (LBO) e, in particolare, di merger leveraged buy out (MLBO): l’operazione non è di per sé abusiva, neppure quando comporta il cosiddetto debt push down degli interessi passivi sulla società target.
Ai fini dell’abuso del diritto in ambito fiscale, ciò che conta non è lo schema tecnico in sé, ma il progetto complessivo entro cui il MLBO si inserisce. L’operazione viene considerata una fisiologica operazione di finanza straordinaria quando è parte di un percorso credibile di ristrutturazione o sviluppo dell’impresa, sostenuto da valide ragioni economiche e organizzative: ingresso di un nuovo socio industriale o finanziario, razionalizzazione della struttura societaria, rafforzamento patrimoniale, ridefinizione della governance, risposta a specifiche richieste di garanzie e covenants da parte di banche e altri finanziatori. A questi elementi deve accompagnarsi un effettivo change of control della target, cioè un mutamento reale dell’assetto di controllo che renda evidente la trasformazione sostanziale della compagine e non una mera “girandola” di partecipazioni.
In coerenza con la prassi dell’Agenzia delle Entrate e con la giurisprudenza pregressa, la sola deducibilità degli interessi passivi generati dal finanziamento non è sufficiente a fondare una contestazione per abuso del diritto: lo spazio dell’intervento antielusivo resta circoscritto alle operazioni meramente circolari o artificiose, prive di sostanza economica e di reale mutamento degli assetti partecipativi, in cui la struttura di LBO/MLBO serve di fatto esclusivamente a produrre un vantaggio fiscale altrimenti non conseguibile.
Per imprese, fondi e advisor questo orientamento mette l’accento su due profili chiave. Da un lato, la necessità di progettare il MLBO come un’operazione di finanza straordinaria con un disegno industriale chiaro, in cui la leva finanziaria è al servizio di un piano di crescita, ristrutturazione o passaggio generazionale e non un fine in sé. Dall’altro, l’importanza di documentare la formazione progressiva del contratto di LBO/MLBO: non come atto isolato, ma come snodo di una sequenza coerente di passaggi – accordi tra soci e investitori, piani industriali, delibere societarie e contratti di finanziamento, patti parasociali, fino alla fusione ex art. 2501‑bis c.c. – che mostrano come ogni scelta sia funzionale a obiettivi economici e organizzativi legittimi. In questa prospettiva, il merger leveraged buy out emerge come uno strumento ordinario di ristrutturazione societaria e di ingresso di nuovi soci, e non come semplice costruzione orientata al solo risparmio fiscale.


Corte di Cassazione ordinanza n. 1254/2025
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