La Suprema Corte ha riconosciuto con l’ordinanza in esame la validità, a fini probatori, della pratica quotidiana di sms e whatsapp per definire accordi commerciali interlocutori e perfino definitivi, laddove non sia richiesta la forma scritta.
La Corte ha precisato che “i messaggi whatsapp e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una chat di whatsapp mediante copia dei relativi screenshot, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11197 del 27/04/2023)”.
La Corte ha precisato, inoltre, con riferimento a precedenti sentenze concernenti la validità delle riproduzioni meccaniche previste dall’art. 2712 c.c., e in specie delle copie di mail, che i documenti elettronici sono mezzi di prova dei fatti e delle circostanze rappresentate fino a disconoscimento e, in tal caso, il giudice dovrà accertare la conformità della riproduzione al documento originale ovvero la corrispondenza del documento al fatto di cui si vuole affermare l’esistenza in giudizio, in funzione delle ragioni esposte nella domanda, anche mediante ricorso alle presunzioni.
Ci permettiamo di aggiungere che, in caso di incongruenze o di lessico indecifrabile, come talvolta accade per i dialoghi whatsapp, il giudice dovrà valutare le prove costituite dalle riproduzioni offerte al contraddittorio, non meno che per ogni altro mezzo di prova, ai sensi e per gli effetti dell’art. 116 c.p.c..



Cassazione tributaria nn. 16567 e 16559 del 20 giugno 2025
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