Cassazione Ordinanza n. 25491/2024

Non sempre le clausole contrattuali limitative di responsabilità, o altrimenti caratterizzate dal favore per la parte contraente “forte” che le ha scritte e proposte, richiedono l’approvazione scritta specifica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 secondo comma c.c., rischiando diversamente di essere affette da invalidità.

La Suprema Corte mediante l’ordinanza in esame ha infatti precisato che tali clausole, ancorché favorevoli alla parte che le ha scritte e proposte, non sono connotate da invalidità, quando non siano rivolte al pubblico, e cioè ad una pluralità indifferenziata di soggetti a cui viene chiesto di “prendere o lasciare”, e siano invece negoziate liberamente tra le parti del contratto.

Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto valida ed efficace una clausola derogatoria della competenza territoriale prevista in un contratto di promozione di prodotti farmaceutici concluso tra una società multinazionale e un’impresa locale, preceduto da incontri, telefonate e scambi di corrispondenza e seguito da trattative che avevano comportato la parziale modifica delle condizioni contrattuali inizialmente proposte.

Nicola Scuro

Nicola Scuro

Avvocato Partner dello Studio Legale Scuro, patrocinante in Cassazione. Aiuta le PMI a crescere e proteggersi con soluzioni su misura. Ha scelto di non essere solo un consulente, ma un alleato nei momenti più complessi: operazioni immobiliari, finanza strutturata, procedure concorsuali. Ascolta prima di proporre e ragiona da imprenditore prima che da professionista. Esercita la professione giudiziale anche come Senior Associate dello Studio Legale Fazzalari-Lucifero, specializzato in diritto processuale civile. PROFILO LINKEDIN | PAGINA PERSONALE