La Suprema Corte, investita di onere decisorio in materia di responsabilità dello stato per danni provocati dalla giurisdizione civile, ha statuito il principio di diritto che il giudice possa non attenersi al precedente di legittimità, ancorché proveniente dal più autorevole consesso, e quindi che la sua decisione di merito, correttamente motivata, non possa essere causa di responsabilità dello stato, ai sensi della nota legge in materia di responsabilità del giudice.
Il principio così esattamente recita: “Deve in questa sede ribadirsi che il precedente giurisprudenziale, pur autorevole, pur se proveniente dalla Corte di legittimita’ e finanche dalle sezioni unite, e quindi anche se é diretta espressione di nomofilachia, non rientra tra le fonti del diritto, e come tale non e’ direttamente vincolante per il giudice (salvo che, naturalmente, per il giudice di rinvio). Ne consegue che il discostarsi dal precedente, anche se di legittimita’, anche a sezioni unite, non puo’ essere di per se’ fonte di responsabilita’ civile per il giudice, pur con le precisazioni che seguono. Diversamente opinando, si negherebbe la legittimita’ della stessa forza propulsiva della interpretazione giurisprudenziale, che vive nella sua evoluzione e nel superamento critico delle passate posizioni”.
La Suprema Corte ha motivato ampiamente la decisione, anche con riferimento alla non obliata precedente sentenza difforme n. 23675/2014, che aveva richiamato ai principi di prevedibilità e uniformità della giurisdizione a fini di uguaglianza dei cittadini e di giustizia del processo.
Infatti, nella prospettazione della Corte, “il precedente, pur autorevole, non va ad integrare il precetto normativo (diversamente dal sistema di common law che impegna il giudice alla regola dello stare decisis, ndr.) e quindi il mancato rispetto del precedente non puo’ costituire, di per se’, grave violazione di legge”.
Altri principi di diritto inerenti alla materia sono formulati dalla Corte nella stessa sentenza, che si distingue per chiarezza espositiva e profondità di pensiero.


Cassazione tributaria nn. 16567 e 16559 del 20 giugno 2025
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