In materia di locazione, pur quando il rapporto venga risolto – sia contrattualmente, sia giudizialmente – l’obbligo del conduttore di corrispondere il corrispettivo convenuto, ai sensi dell’articolo 1591c.c., non richiede la sua costituzione in mora e permane per tutto il tempo in cui rimanga nella detenzione del bene, fino al momento dell’effettiva riconsegna al proprietario locatore


Cassazione tributaria nn. 16567 e 16559 del 20 giugno 2025
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