Non sempre le clausole contrattuali limitative di responsabilità, o altrimenti caratterizzate dal favore per la parte contraente “forte” che le ha scritte e proposte, richiedono l’approvazione scritta specifica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 secondo comma c.c., rischiando diversamente di essere affette da invalidità.
La Suprema Corte mediante l’ordinanza in esame ha infatti precisato che tali clausole, ancorché favorevoli alla parte che le ha scritte e proposte, non sono connotate da invalidità, quando non siano rivolte al pubblico, e cioè ad una pluralità indifferenziata di soggetti a cui viene chiesto di “prendere o lasciare”, e siano invece negoziate liberamente tra le parti del contratto.
Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto valida ed efficace una clausola derogatoria della competenza territoriale prevista in un contratto di promozione di prodotti farmaceutici concluso tra una società multinazionale e un’impresa locale, preceduto da incontri, telefonate e scambi di corrispondenza e seguito da trattative che avevano comportato la parziale modifica delle condizioni contrattuali inizialmente proposte.


Cassazione tributaria nn. 16567 e 16559 del 20 giugno 2025
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