La sentenza in esame ha enunciato il seguente principio di diritto destinato a produrre un sommovimento nel mondo variegato delle PMI che operano mediante società a responsabilità limitata: “La partecipazione di una società a responsabilità limitata in una società di persone, anche di fatto, non esige il rispetto dell’art. 2361 II comma c.c., dettato per la società per azioni, e costituisce un atto gestorio proprio dell’organo amministrativo, il quale non richiede – almeno allorché l’assunzione della partecipazione non comporti un significativo mutamento dell’oggetto sociale, fattispecie peraltro estranea al caso di specie – la previa decisione autorizzativa dei soci, ai sensi dell’art. 2479 II comma n. 5 c.c.”.
Ma – questo è il punto – la partecipazione fisiologicamente priva delle formalità di legge comporta, nella decisione della Corte, ex combinato disposto degli articoli 2361 c.c., 111 duodecies att. c.c. e 147 l. f., l’estensione del fallimento della società di persone alla società a responsabilità limitata.
Il principio di diritto enunciato dalla Corte risponde, infatti, alla questione posta inizialmente nell’ampia e articolata sentenza, inerente alla fallibilità della società a responsabilità limitata che si accerti essere socia di una società di fatto insolvente, allorché la partecipazione sia stata assunta in mancanza della previa deliberazione assembleare e della successiva indicazione della nota integrativa al bilancio, richiesta dall’art. 2361 II comma c.c., nel rispetto della disciplina di bilancio, di esercizio e consolidato, come dettata dal complesso sistema delle rilevanti disposizioni di legge.
Non sono poche le gestioni di società a responsabilità limitata che, in effetti, non ottemperano alle disposizioni in questione e, per ciò, rischiano il fallimento.


Cassazione tributaria nn. 16567 e 16559 del 20 giugno 2025
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