Con la sentenza in commento la Cassazione – valutando la clausola prevista in una fideiussione rilasciata a garanzia di un contratto di leasing, riproduttiva dell’art. 6 dello “Schema ABI” – ha stabilito che il principio enunciato dalle SS.UU. n. 41994/2021 non riguardi le clausole inserite nelle sole fideiussioni omnibus, ma tutte le fideiussioni stipulate “a valle” di intese anticoncorrenziali dichiarate (parzialmente) nulle, ivi incluse quelle specifiche, concesse, cioè, a garanzia di uno determinato credito, connesso a un definito rapporto contrattuale.
Segue stralcio dal provvedimento: “È quindi palesemente infondata l’affermazione del giudice d’appello che gli appellanti non fossero stati precisi nel formulare la loro censura; né il giudice d’appello spiega perché non si tratterebbe di una fideiussione omnibus, a parte che – e questo è dirimente – S.U. 41994/2021 non richiede espressamente quest’ultima, bensì si riferisce ai contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, per cui se vi fosse la clausola nulla del modello ABI, quantomeno in parte qua il contratto sarebbe a valle.”
Tale decisione dei giudici di legittimità è pregevole in quanto hanno ritenuto che la nullità in parola sia espressione del principio generale di tutela della libertà di concorrenza che deve, pertanto, operare sempre, a prescindere dalla natura del contratto di fideiussione (sia essa qualificabile come omnibus o specifica) che riporti le clausole dell’intesa anticoncorrenziale.


Cassazione tributaria nn. 16567 e 16559 del 20 giugno 2025
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