La Corte di Cassazione tratta nella sentenza in commento il tema della mancata riproposizione di un’istanza istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni, rispondendo in particolare al quesito se tale omissione valga quale rinuncia implicita al mezzo istruttorio.
La Corte nega che questo sia il caso, escludendo così l’automatismo in materia, e precisa che la riproposizione debba, invece, seguire la mancata ammissione espressa del mezzo istruttorio in corso di causa, essendo in tal caso richiesta una contestazione ampia e specifica, che metta in rilievo la decisività della prova erroneamente denegata.
Diversamente, ove il giudice di merito abbia solo rilevato una rinuncia alla istanza istruttoria, così disattendendola, sarà sufficiente alla parte la sola riproposizione dei capitoli, con esonero dalla dimostrazione della decisività del mezzo istruttorio.
La Suprema Corte ribadisce, in concreto, il potere-dovere del giudice di merito di pronunciarsi su ammissibilità e rilevanza delle istanze istruttorie, e, per quanto di interesse, sull’effetto della mancata riproposizione del mezzo istruttorio istato e non ammesso, al fine di garantire un esatto adempimento del ruolo di interpretazione della domanda, comprensiva delle eccezioni e delle istanze istruttorie.


Cassazione tributaria nn. 16567 e 16559 del 20 giugno 2025
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