Le sezioni unite sono intervenute nella materia della prova documentale con il seguente principio di diritto che potrà, a nostro avviso, essere oggetto di un successivo riesame: “L’inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto, ai sensi dell’art. 2725 I comma c.c., attenendo alla tutela processuale di interessi privati, non può essere rilevata d’ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima dell’ammissione del mezzo istruttorio; qualora, nonostante l’eccezione di inammissibilità, la prova sia stata ugualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità secondo le modalità dettate dall’art. 157 II comma c.p.c., rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che detta nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione”.
La prospettiva del riesame della materia in questione attiene alla formula della motivazione adottata dalla Suprema Corte, in punto di tutela astratta degli interessi privati, evidentemente ritenuti en principe un minus rispetto agli interessi pubblici (non nazionali).
La diversità tra gli uni e gli altri, infatti, attiene al profilo soggettivo del rapporto controverso, non essendo escluso che un rapporto tra soggetti privati possa presentare un profilo di interesse meritevole di tutela giurisdizionale superiore ad un rapporto tra soggetti pubblici ovvero tra un soggetto privato e un soggetto pubblico.
Diverso, e invero più complesso, è il caso dell’interesse nazionale eventualmente controverso in causa e insuscettibile di composizione tra le parti, private o pubbliche che siano.


Cassazione tributaria nn. 16567 e 16559 del 20 giugno 2025
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