La Suprema Corte a sezioni unite ha statuito il principio di diritto che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell’opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all’ingiunzione”.
Il principio in esame dirime la questione risalente della modificabilità della domanda in corso di causa, stabilendo che la domanda possa essere modificata, in ragione delle eccezioni opposte dalla controparte costituita nel giudizio, a condizione che la nuova formulazione sia connessa alla vicenda sostanziale controversa tra le parti e si ponga in rapporto di alternatività o incompatibilità con la formulazione originaria.
Un precedente specifico era già stato statuito dalla Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 22404/2018. Nel giudizio promosso a tutela dei propri diritti, un professionista insoddisfatto dal cliente aveva modificato la domanda in corso d’opera per sottrarsi alle eccezioni di nullità del contratto d’opera, invocando con esito favorevole l’arricchimento senza causa del cliente.


Cassazione tributaria nn. 16567 e 16559 del 20 giugno 2025
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