Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono espresse con la sentenza in commento sulla formulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., quale esito dell’emendamento normativo del 2012, e in particolare sui limiti posti dalla legge alla valutazione della motivazione del provvedimento impugnato da parte del giudice di legittimità.
Dopo un’ampia e circostanziata digressione sull’evoluzione del testo normativo in questione, quale era in origine e quanto alla funzione della norma, confermando il ruolo di giudice dello jus constitutionis della Cassazione, e non dello jus litigatoris, se non nei limiti della violazione di legge, la Suprema Corte statuisce che “volontà del legislatore e scopo della legge convergono senza equivoci nella esplicita scelta di ridurre al minimo costituzionale il sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità … il vizio si converte in violazione di legge nei soli casi di omissione di motivazione, motivazione apparente, manifesta e irriducibile contraddittorietà, motivazione perplessa o incomprensibile, sempre che il vizio fosse testuale”.
In particolare, la Suprema Corte precisa che “a seguito della riforma del 2012 scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull’esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza della motivazione, con riferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge”.
La sentenza è stata più volte richiamata e confermata da successive sentenze.


Cassazione tributaria nn. 16567 e 16559 del 20 giugno 2025
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