Corte di Giustizia UE, una sentenza controversa

La polemica

La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, resa il 4 ottobre 2024 in tema di migranti e paesi sicuri, ha sollevato un grande dibattito mediatico, a cui non sono mancate voci tecniche, in relazione alla prospettiva del rimpatrio dei migranti clandestini. Le ragioni di consenso, da una parte, e di contestazione, dall’altra, hanno riguardato soprattutto il merito della decisione, e cioè se la valutazione in tema di sicurezza dei paesi interessati dal rimpatrio sia applicabile anche in Italia dai tribunali italiani e possa inibire le iniziative del governo. Un tribunale italiano, infatti, ha stabilito che due paesi non siano sicuri, in difformità dai criteri governativi vigenti, e di conseguenza che i migranti di tali due paesi non possano essere rimpatriati, a mente del vigente diritto europeo, prevalente sulla normativa nazionale. Il dibattito ha investito anche la politica e la polemica si è infiammata, come non accadeva da tempo, estendendosi al rapporto tra poteri dello stato, con soventi, quanto inutili, richiami al noto principio sulla separazione dei poteri di Montesquieu. Nessuno, però, a quanto sembra, si è soffermato a riflettere sul tema pregiudiziale dell’ambito (il trattato europeo) in cui la sentenza della Corte di Giustizia è stata resa, e della funzione che tale ambito ha assegnato alla Corte, e quindi sulla stessa natura della Corte.

L’ambito della Corte

L’Unione Europea consiste, come è noto, di un’alleanza tra stati, fondata su un trattato originariamente di matrice esclusivamente economica, in seguito integrata da nervature politico – istituzionali, per necessità di interazione e talvolta di mediazione con gli stati terzi e con gli altri soggetti, anche non stati, della comunità internazionale. Nel corso dei circa 70 anni di esistenza, la Comunità Economica Europea prima, e l’Unione Europea in seguito, si è data una struttura analoga, ma non sovrapponibile, a quella statale, consistendo di organi a cui sono assegnate funzioni corrispondenti ai tre poteri. Per quanto interessa, nello specifico, la sentenza sui paesi sicuri e sulle implicazioni ravvisate dai tribunali italiani, ci dobbiamo soffermare sulla costituzione e sulla funzione della Corte di Giustizia.

La funzione della Corte

Prevista dal trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, la Corte è composta da rappresentanti degli stati membri; quanto alla funzione, svolge il controllo di legittimità degli atti e di adempimento degli obblighi da parte degli stati membri, a seguito di ricorso ad hoc proposto dalla Commissione o dallo stato membro che si dolga di eventuali violazioni del trattato. Le funzioni assegnate alla Corte riguardano pertanto, in concreto, il controllo sul corretto funzionamento della “macchina” europea nell’ambito del trattato e in esecuzione degli adempimenti previsti o gemmati dal trattato, ai fini del processo di integrazione tra gli stati membri, alleati in forza del trattato, ma distinti tra loro. In breve, alla Corte è assegnata la funzione di controllo sul rispetto reciproco del trattato da parte degli stati membri. La sua giurisdizione concerne pertanto l’ambito delle decisioni di matrice politica assunte tra gli stati ed è limitata a tale ambito.

Analogie e principi costitutivi

Mutatis mutandis, perdonando la volgarizzazione della comparazione, il trattato è analogo ad uno statuto consortile o societario, destinato a durare finché duri il consorzio o la società e con esso gli organi statutari, tra cui la sede arbitrale, laddove sia prevista, con giurisdizione limitata alle questioni consortili o societarie e con l’ulteriore limite del rispetto reciproco delle norme statutarie, o europee nella fattispecie. Sono principi noti e consolidati del diritto internazionale, che regola l’Unione Europea, sia la limitatezza degli effetti dei trattati agli stati promotori e aderenti, sia l’applicabilità dei noti brocardi inadimplenti non est adimplendum e rebus sic stantibus. Ben diversamente – si precisa per completezza espositiva – la funzione giudiziaria degli stati membri a matrice costituzionale democratica discende direttamente dalla Carta e, almeno in linea teorica, dai principi fondamentali dello stato di diritto, ineliminabili in quanto tali, pena la cessazione (in tal caso, rivoluzionaria) dello stato di diritto. Pertanto, mentre la funzione della Corte di Giustizia si può, in ipotesi, concludere del tutto legittimamente con la fine del trattato europeo (o con la sua trasformazione), la funzione giudiziaria interna degli stati democratici è intrinseca alla natura democratica costitutiva dello stato, nazione e comunità sociale, e non può concludersi, quanto meno, non legittimamente.

L’ambito della sentenza

In conclusione, le sentenze della Corte sulle materie di elezione derivanti dal trattato direttamente e indirettamente, ossia tramite il recepimento di altri trattati (come avviene nel caso dei paesi sicuri), sono rese nell’ambito del trattato, a fini di perseguimento e di realizzazione degli adempimenti previsti dal trattato, rispettivamente a carico e a favore degli stati membri e di ciascun stato membro, l’uno nei confronti dell’altro. Comunque nel rispetto ineliminabile del principio di diritto prima richiamato: inadimplenti non est adimplendum, in virtù del quale l’adempimento mancato di uno stato o di più stati costituisce materia di eccezione da parte dello stato o degli stati adempienti, con gli effetti previsti dal trattato. In concreto, la sentenza in esame, così come ogni altra decisione di diritto interno e internazionale, non è legge (sia pure nell’accezione lata della disciplina comunitaria), riguarda il caso specifico deciso (e non di più), enuncia principi di diritto derivati dalla fattispecie concreta inidonei a valere per sempre ovvero in qualsiasi altra circostanza diversamente qualificata (bensì sottesi all’implicito discrimine del principio rebus sic stantibus), è applicabile negli stati membri limitatamente al caso di specie esaminato (non estensibile per analogia a meriti diversi) ed è comunque assorbita, ove del caso, dagli inadempimenti degli stati membri in materia. Per dire quanto sia più complessa di quanto sembri (essendo determinata da circostanze contingenti) e sia stata poco esplorata finora in tutti i suoi profili, la tematica di cornice della sentenza (precedente e pregiudiziale al merito), del tutto sfuggita alle polemiche della politica e perfino all’esame delle voci tecniche divulgate dai media.

Ugo Scuro

Ugo Scuro

Socio fondatore e Chairman Scientific Board di Scuro & Partners. Avvocato cassazionista iscritto all’Albo di Roma dal 1971, Ugo Scuro vanta una formazione di diritto dell’economia nazionale e internazionale di eccellenza, visione strategica, consolidata esperienza nella consulenza legale e competenza trasversale nei processi di impresa. Ha all'attivo numerose pubblicazioni e ha ricoperto il ruolo di Presidente della Commissione “Diritto dei Contratti” dell’Unione degli Avvocati Europei (UAE). PAGINA PERSONALE