La successione di Marella Agnelli
La contesa sulla devoluzione dell’eredità di Marella Agnelli assume i contorni del possibile illecito penale. Perché, sulla scorta dei dati acquisiti agli atti, non appare attendibile alla competente Procura della Repubblica che la signora Agnelli fosse effettivamente residente in Svizzera (per oltre 6 mesi ogni anno) e che, di conseguenza, l’assegnazione dell’asse ereditario sia disciplinata dalla legge svizzera in conformità al testamento redatto a cura di un notaio svizzero. L’attenzione della Procura non è focalizzata sull’assegnazione di minore o maggiore quota all’uno o all’altro erede, che è materia civile, quanto sull’impatto fiscale, elusivo nella prospettazione dell’accusa, applicabile prima ai redditi e poi al patrimonio derelitto: entrambi consistenti, a dir poco! Di qui il sequestro di circa 75 milioni di euro disposto dalla Procura. Questi sono i fatti narrati dalla stampa, che comprensibilmente segue la vicenda della famiglia Agnelli – Elkan, tanto più ora per la progressiva dismissione dall’Italia dell’attività produttiva automobilistica ex Fiat (annunciata, nei fatti, da vari anni). I legali delle parti in causa mantengono le posizioni ufficiali e sono comprensibilmente parchi di notizie. Noi, sulla scorta dei dati pubblicati, abbiamo fatto una riflessione sulla materia che presenta profili di interesse pubblico e generale. Non solo per l’impatto fiscale, che è l’effetto della questione connessa alla residenza (in Italia o in Svizzera), quanto piuttosto per la causa dell’agevolazione spettante, o meno, a Marella Agnelli in vita e agli eredi poi.
La disciplina applicabile
E’ noto che la disciplina della successione in Italia risponde a criteri di ordine pubblico, per cui gli eredi legittimari non possono essere esclusi o lesi nei loro diritti (il Trust estero che riduca la legittima è stato censurato dalla Cassazione con parole inequivoche, applicabili a fattispecie analoghe) e i patti successori eventualmente stipulati prima dell’apertura della successione non sono validi. In Svizzera non è così. Inoltre, un antico trattato, risalente al 1868 e mai ufficialmente denunciato dall’uno o dall’altro paese, garantisce la piena reciprocità tra i cittadini dei due paesi anche rispetto alle norme che regolano la successione, una delle quali è la validità in Svizzera del patto successorio, posto che la disciplina sia applicabile, in quanto la persona scomparsa fosse residente in Svizzera. Margherita Agnelli avrebbe aderito ad un patto che l’avrebbe esclusa dalla successione materna. Posto, è d’uopo precisare, che la successione sia legittimamente disciplinata dalla legge svizzera. Tutto qui. Ecco perché il luogo di residenza sposta (sposterebbe) decine o centinaia di milioni in favore dell’una o dell’altra parte. In base alle notizie di stampa, nessuno finora, né le parti private, né la Procura, avrebbe messo in discussione la vigenza e l’applicabilità dell’antico trattato, e delle prassi che ne sono seguite da allora (anno 1868) ai nostri giorni, alla successione di Marella Agnelli. Noi abbiamo una diversa opinione.
Un’opinione contraria
La prima perplessità è provocata dal combinato disposto degli articoli 13 e 16 della legge n. 218 del 1995 (riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato). L’articolo 13 comma 4, infatti, prevede, che “si segue sempre, in materia di rinvio, la soluzione adottata dalla convenzione (tra stati)”; a favore, quindi, dell’applicabilità del trattato, ma l’articolo 16 comma 1 dispone che “la legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico” (il caso della legittima e dei patti successori). Di più, il novellato articolo 117 primo comma della costituzione dispone che “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”. Sembrerebbe che la lettera della norma non consenta dubbi sull’applicabilità dell’obbligo internazionale insorgente dal trattato. Ma la corte costituzionale si è interrogata più volte sull’applicazione in Italia delle disposizioni comunitarie, giungendo alla ben nota conclusione che esse siano direttamente applicabili nell’ordinamento italiano, a prescindere dalla norma di adattamento, essendo presupposta la conformità dei due ordinamenti, nazionale e comunitario. Analogamente non si può dire, tuttavia, degli ordinamenti non comunitari (quale è quello svizzero) e delle disposizioni estere eventualmente conflittuali con l’ordinamento italiano. Come accade nel caso della successione di Marella Agnelli. E’ comprensibile che i legali delle parti non abbiano rilevato la questione e negozino verosimilmente nella prospettiva di una soluzione conciliativa complessivamente meno onerosa. Meno comprensibile è che la questione non sia stata ancora rilevata in sede pubblica. Per quanto si sappia.


Cassazione tributaria nn. 16567 e 16559 del 20 giugno 2025
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