Il Tribunale di Torino, sezione specializzata in materia di impresa, ha statuito un interessante principio di diritto concernente il contratto di locazione, nell’ambito di una controversia concernente l’assegnazione di alloggio di cooperativa edilizia.
La causa è stata intrapresa dalla cooperativa nei confronti dell’assegnatario, a seguito di esclusione di quest’ultimo dalla compagine sociale per sua grave e persistente morosità.
In particolare, la domanda, accolta dal Tribunale, è stata articolata dalla cooperativa nell’accertamento della morosità e nella conseguente occupazione sine titulo dell’alloggio, di cui è stato disposto il rilascio.
Nell’ambito della motivazione, il Tribunale ha stabilito incidentalmente che l’assegnazione di alloggio di cooperativa edilizia è affine al contratto di locazione e che “i vizi della cosa che pregiudicano la qualità del godimento dell’immobile da parte del conduttore non implicano la nullità del contratto per impossibilità dell’oggetto, ma attengono esclusivamente all’adempimento (inesatto) delle obbligazioni reciprocamente assunte dai contraenti”.
Il Tribunale ha precisato in merito che “soltanto quando i vizi della cosa locata comportino una causa di inagibilità e si riferiscano a requisiti imposti da norme inderogabili (sicurezza degli edifici, prevenzione incendi ecc.), il contratto deve ritenersi nullo per impossibilità dell’oggetto, senza che assuma rilevanza, in senso contrario, l’eventuale conoscenza e accettazione dei vizi da parte del conduttore, non potendo le parti derogare con i loro accordi alle norme imperative”.
La sentenza è destinata a costituire un precedente di merito significativo non soltanto nei giudizi di locazione, bensì in tutte le cause concernenti la disposizione del diritto di proprietà di beni immobili affetti da vizi, ai sensi di norme imperative inderogabili.


Cassazione tributaria nn. 16567 e 16559 del 20 giugno 2025
Leggi tutto