La sentenza del Tribunale di Venezia riguarda una complessa questione di responsabilità dell’amministratore cessato dalla direzione della società attrice meno di 4 anni prima della sua evocazione in giudizio.
Non commentiamo l’esito del giudizio, suscettibile di eventuale emendamento nei gradi successivi, bensì notiamo una incidentale statuizione in punto di diritto, inerente alla clausola arbitrale prevista dallo statuto societario.
Il Tribunale rigetta l’eccezione di difetto della giurisdizione, opposta da parte convenuta sulla base della clausola arbitrale che dispone la devoluzione della controversia al giudizio di 3 arbitri nominati dalle parti contendenti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente, a ragione dell’orientamento consolidato che sanziona la clausola di nullità, qualora “detta clausola non demandi la nomina degli arbitri a soggetti estranei alla società, in contrasto con il comma secondo dell’art. 34, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, e ciò anche nelle ipotesi in cui la lite societaria debba essere rimessa ad un procedimento di tipo irrituale. Si tratta di nullità rilevabile anche d’ufficio”.
Il Tribunale non ha, quindi, ritenuto la validità della clausola, che, in caso di disaccordo tra le parti e quindi soltanto in alternativa all’accordo sulla nomina, demandi la questione controversa alla nomina da parte del soggetto esterno, a noma della legge citata
La sentenza del Tribunale di Venezia, già commentata nelle “pillole” per altro punto di diritto meritevole di notazione, statuisce che “Il socio, che agisca ai sensi dell’art. 2476 3° comma cc proponendo azione sociale di responsabilità nei confronti dell’amministratore, lamenta in nome proprio un danno subito dal patrimonio della società, mira alla reintegrazione del patrimonio sociale e non chiede il risarcimento dei danni da lui patiti, sicché si tratta di azione sociale proposta come sostituto processuale della società. Risulta, pertanto, irrilevante, ai fini della proposizione dell’azione di responsabilità, il momento in cui il socio che agisce ha acquistato tale qualità, purché l’abbia al momento della domanda”.
Il Tribunale, sulla base di tale orientamento formulato in punto di diritto, rigetta l’eccezione di difetto di legittimazione attiva del socio, divenuto tale successivamente al fatto contestato, opposta da parte convenuta, e decide la materia sottoposta.
È d’uopo precisare sul tema in questione che la domanda è proposta dal socio, estraneo alla compagine sociale nel momento del fatto illecito controverso, in difetto di uniformità di valutazioni espresse dall’assemblea dei soci, nel palese interesse della società asseritamente danneggiata dal comportamento dell’amministratore nel corso della gestione (e non, quindi, nel proprio interesse esclusivo di socio).


Cassazione tributaria nn. 16567 e 16559 del 20 giugno 2025
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