La Suprema Corte ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 57 della legge 247/2012 (legge professionale forense) con riferimento agli articoli 2, 3, 4, 35 e 41 Costituzione e ha disposto rinvio del processo, concernente la cancellazione dall’albo di un avvocato sottoposto a procedimento disciplinare, alla Corte Costituzionale.
La materia sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale riguarda esattamente l’applicabilità del divieto di cancellazione dall’albo, disposto dalla norma ora controversa, in presenza di precarie condizioni di salute dell’avvocato e del suo diritto a fruire di trattamenti previdenziali e assistenziali, posto che la Corte Costituzionale – aggiungiamo noi – in precedenti occasioni ha ragionato in termini di legittimità relativa, cioè contestualizzata, delle norme sottoposte al suo vaglio. Sarà decisa.



Cassazione tributaria nn. 16567 e 16559 del 20 giugno 2025
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