La Suprema Corte con la sentenza in esame ha ribadito il principio di diritto in precedenza già formulato (cfr. conforme Cass. n. 8215/2013) che l’erede legittimario pretermesso è terzo rispetto agli atti simulati compiuti dal de cuius e pertanto pienamente legittimato, in quanto tale, a svolgere le azioni di reintegrazione dell’asse ereditario richieste dalle circostanze, senza limiti di prova, ex art. 1417 c.c., e di decorrenza della prescrizione.
Tuttavia, la Corte avverte che “non esiste automatismo giuridico … perché possa validamente predicarsi che il legittimario sta agendo nella veste di terzo è necessario accertare che la sua azione è volta a rimediare ad una lesione dei suoi diritti di legittima – «intesa l’espressione in senso ampio, in modo da comprendere non solo la reintegrazione in senso proprio, tramite la riduzione della donazione dissimulata, ma anche il recupero all’asse ereditario del bene oggetto di alienazione simulata ovvero di donazione dissimulata nulla per difetto di forma», dovendosi altrimenti ritenere che egli sia subentrato nella medesima posizione giuridica che faceva capo al defunto ove stia agendo «al solo scopo di avocare alla massa ereditaria i beni che si assume di questa facciano parte, per essere stati oggetto di negozio simulato». Nulla vieta, infatti, che il legittimario, pur leso nella legittima, rinunci a far valere l’azione di riduzione e comunque agisca per far accertare la simulazione di uno o più atti del suo dante causa al fine di riacquisirli al patrimonio ereditario”.
Mai come in altri casi di azioni successorie è, pertanto, necessaria la precisazione, nell’atto introduttivo del giudizio, che l’azione è svolta a scopo di reintegrazione della quota di legittima lesa dagli atti simulati impugnati dall’erede legittimario pretermesso. La legittimazione ad agire in tale veste costituisce, nella circostanza, il presupposto per il ricorso ai mezzi di prova senza limiti.



Cassazione tributaria nn. 16567 e 16559 del 20 giugno 2025
Leggi tutto