La Suprema Corte, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Brescia ex art. 363 bis c.p.c., ha statuito il principio di diritto che «il creditore fondiario può avvalersi del “privilegio processuale” di cui all’art. 41, comma 2 d.lgs. n. 385 del 1993 sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e segg. del d. lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e segg. del medesimo d.lgs.».
La Corte ha così risolto una questione che, in seguito all’introduzione del codice della crisi, non è stata considerata dalle corti di merito espressamente disciplinata dalla legge. L’ excursus della Corte sul lessico e sull’applicabilità della normativa esaminata, infatti, è stato ampio ed esauriente di ogni argomento connesso alla materia.
Si è trattato – rileviamo incidentalmente – di una ennesima dimostrazione dell’effetto deflattivo provocato dall’istituto del rinvio pregiudiziale, introdotto dal d. lgs. n. 149 del 2022. Ricordiamo che, in base alla legge delega, il rinvio può essere operato quando la questione sia di mero diritto, rivesta particolare importanza, non sia stata ancora affrontata dalla Cassazione e sia suscettibile di gravi difficoltà interpretative.



Cassazione tributaria nn. 16567 e 16559 del 20 giugno 2025
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